Antonio Coco
15 Settembre 2015
Con sentenza n. 3698/2015 del 28 luglio, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha stabilito che al fine della partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un appalto pubblico, “è necessario il possesso dei requisiti richiesti dal bando che, oltre che di carattere oggettivo, possono essere di carattere soggettivo, in quanto attengono alla situazione personale del soggetto, con riguardo alla sua affidabilità morale e professionale, e non sono passibili di ricorso all'avvalimento”.
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