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Superbonus e bonus edili: blocco cessione crediti

Superbonus e bonus edili: blocco cessione crediti

 

C’è anche l’ok del Senato al disegno di legge di conversione del decreto recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti”, approvato nei giorni scorsi dalla Camera. Dopo un periodo caratterizzato da poche certezze arrivano le conferme: apposta la parola fine allo sconto in fattura ed alla cessione dei crediti edilizi.

Rispetto alle conferme della Camera, il testo definitivo è stato ampliato e, di seguito, forniamo i punti salienti. C’è da dire, però, che il Senato ha anche dato il proprio benestare ad aspetti delineati dalla Camera.

Ricordiamo, innanzitutto, la proroga al 30 settembre 2023 per avvalersi della detrazione 110% in caso di lavori realizzati su edifici unifamiliari purché, entro il 30 settembre 2022, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento pari al 30% del progetto complessivo.

In caso di interventi di Superbonus, inoltre, si autorizzano banche, assicurazioni e intermediari cessionari di crediti di imposta a utilizzarli per sottoscrivere Buoni del tesoro poliennali della durata non inferiore a dieci anni.

Confermato anche il divieto dell’opzione di contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dai fornitori nel caso di fruizione diretta della detrazione. Ed è questa la grande novità “partorita” dal Governo, che però prevede anche delle eccezioni.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA PER: 

  1. interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
  2. interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
  3. interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche con detrazione al 75%;
  4. per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  5. gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  6. gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

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